Lo Studio Immobiliare Tecnodue presenta: la “cedolare secca”
La cedolare secca è un regime facoltativo, ossia una tassazione che si sostituisce all’irpef ed alle addizionali legate al reddito dato dagli immobili.
Possono aderire a questa forma di tassazione, sotto consiglio del commercialista o di chi si occupa dei redditi, tutti coloro si trovino ad essere proprietari o usufruttuari di un immobile locato ad uso abitativo, non per l’esercizio di attività o professioni.
L’opzione cedolare secca, può essere fatta valere per tutti gli immobili appartenenti alle categorie che vanno dalla “A1” alla “A11”, ed eccezione della “A10”, categoria che indica infatti uffici o studi.
Non può essere applicato nemmeno ai contratti di locazione conclusi con locatori che agiscono nell’esercizio di una’attività o di un lavoro autonomo, anche se l’immobile verrà poi utilizzato come abitazione da dipendenti o collaboratori di esse.
Può invece essere utilizzata per le unità abitative locate a cooperative edilizie o ad enti senza scopo di lucro, solo se queste a loro volta sublocano l’immobile a universitari o vengono messe a disposizione del Comune.
Ovviamente viene esercitata anche per le pertinenze relative questi immobili, sia nel caso in cui tali pertinenze siano congiunte nel medesimo contratto, sia nel caso in cui vengano date successivamente, con altro contratto; in questo caso è necessario che nel contratto della pertinenza venga fatto riferimento al contratto dell’immobile ad uso abitativo e, venga evidenziata la sussistenza del vincolo di pertinenza con esso.
Per i contratti sottoposti a cedolare secca non vengono corrisposte l’imposta di bollo e l’imposta di registro, né per la registrazione, né per le proroghe, né per le risoluzioni.
Di contro, con la scelta di questa opzione fiscale, il proprietario, rinuncia alla facoltà di chiedere per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone e la variazione prevista dall’Istat.
Nei casi in cui un immobile sia intestato a più persone, ciascuna avrà la facoltà di scegliere se aderire all’opzione o meno; chi non aderisce è tenuto al pagamento dell’imposta di registro (calcolata sulla parte di canone a lui imputabile in base le quote di possesso), tenendo conto che vi è un importo minimo fissato.
La durata di questo regime è fatta valere per l’intera durata del contratto o della proroga.
Esiste comunque la possibilità di recedere dall’opzione, in qualunque annualità successiva alla scelta dell’opzione, così come è possibile esercitarne nuovamente l’uso, nelle annualità successive alla revoca.
La revoca deve essere effettuata entro i 30 giorni prima della scadenza dell’annualità.
Tornando alla parte fiscale, e riassumendo le linee generali della cedolare secca, si può brevemente dire che chi vi aderisce pagherà l’imposta sostitutiva con l’aliquota fissa del 21% sul canone annuo di locazione.
Inoltre il reddito prodotto dai contratti soggetti alla cedolare, viene escluso dal reddito complessivo e, su di esso, non si possono far valere detrazioni.
Esistono alcuni casi in cui l’imposta della cedolare viene abbassata ad una percentuale ridotta rispetto il 21%, ossia per i contratti a canone concordato di immobili siti in comuni con alta densità abitativa, come Torino, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Palermo, Bari, Napoli e Catania.